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Con Decreto Interministeriale 28/2/2019, n. 80 in attesa di pubblicazione sono state modificate le scadenzepreviste dal Decreto Interministeriale del 20/5/2015 per quanto riguarda la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici prevista dagli articoli 111 e 114 del Codice della Strada.
In particolare per le macchine operatrici il DI 20/5/2015 prima delle modifiche (come detto ancora non in vigore) si limitava a precisare che la revisione doveva essere effettuata con cadenza quinquennale a far data dal 31/12/2018 senza ulteriori specificazioni in merito alla periodicità legata all’immatricolazione del mezzo.
Nel dettaglio, anche alla luce delle modifiche, la disciplina prevede:
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la revisione generale obbligatoria ogni 5 anni secondo il nuovo prospetto temporale per le seguenti macchine operatici immatricolate ai sensi dell’art. 114 comma 2 del codice della strada:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Macchine agricole e macchine operatrici
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Tempi
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Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983
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Revisione entro il 30 giugno 2021
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Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995
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Revisione entro il 30 giugno 2022
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Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018
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Revisione entro il 30 giugno 2023
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Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019
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Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione
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l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 111 comma 6 del Codice della strada per i veicoli che continuano a circolare in assenza della prescritta revisione (sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345 oltre al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).
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la possibilità di circolare anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni amministrative.
In Allegato:
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