[2] La C.M. 1/DF/2020 chiarisce che, anche con l’introduzione della nuova IMU, permane la facoltà dei comuni di istituire l’imposta di scopo – ISCOP.
[3] Al riguardo, il Dipartimento chiarisce che tale principio vale anche in caso di mutamento della percentuale di possesso nel 2020.
[4] Nella C.M. 1/DF/2020 si presuppone la destinazione ad abitazione principale per l’intero 2020.
[5] Cfr. l’art.1, co. 761, della legge 160/2019 che conferma la disposizione secondo la quale viene calcolato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
[6] Al fine di evitare ulteriori modifiche nella disciplina delle aliquote, qualora queste siano state deliberate dal Comune nel 2020, ma prima della legge di Bilancio 2020, il Dipartimento delle finanze consiglia di applicare comunque le aliquote vigenti nel 2019, «ed attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine di verificare quale sia l’atto definitivamente adottato per il 2020».
La C.M. 1/DF/2020 precisa, inoltre, che in caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019 (cfr. anche il combinato disposto fra l’art.1, co.169, della legge 296/2006 e l’art.1, co.767, della legge 160/2019). Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU. In tal caso, si applica l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale, quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso, nonché quella dello 0,1% per i “beni merce”.
Come già chiarito alla lett. g) relativamente all’acconto 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all’IMU nell’anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento
[7] Cfr. l’art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016.
[8] Le seguenti modalità di pagamento dell’acconto 2020 valgono anche per i fabbricati rurali strumentali, anch’essi esenti dall’IMU nel 2019.
[9] Cfr. l’art.1, co.751, della legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020. Si ricorda che ove gli “immobili merce” fossero classificati nella categoria catastale D, non opera la riserva statale relativamente al gettito, tenuto conto che i Comuni possono ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
[10] Cfr. l’art.1, co.763, della legge 160/2019:
(omissis)
763.Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
(omissis)
[11] Ai sensi dell’art.1, co.754, della legge 160/2019.
[12] Il Dipartimento delle finanze si era già espresso nello stesso modo con la risposta n.15 di alle FAQ del 3 giugno 2014. In particolare, ai sensi dell’art.1 del D.M. 22 aprile 2008, per alloggio sociale si intende «l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà».
[13] Cfr. l’art.1, co.743, della legge 160/2019.
[14] Cfr. l’art.1, co.769, della legge 160/2019 e l’originaria formulazione dell’art.13, co.12-ter, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[15] Cfr. ANCE “D.L. 34/2019 – cd. D.L. Crescita – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” –