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19 Novembre 2020
In merito alle ulteriori misure restrittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020, per segnalare che, sul sito del Governo, sono disponibili le FAQ relative alle specifiche disposizioni introdotte nelle tre diverse aree (gialla, arancione e rossa).
In particolare, accedendo al suddetto link e cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle aree di interesse, volte a fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:
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zone interessate dal Decreto;
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pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive;
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eventi, cerimonie e riunioni;
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spostamenti;
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attività produttive, professionali e servizi.
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nell’Area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.
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nell’Area arancione: Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria.
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nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano
Con specifico riferimento alle FAQ sugli spostamenti, si riporta in allegato (CLICCA QUI PER SCARICARE) una sintesi delle FAQ di maggiore interesse che sarà aggiornata anche a seguito di eventuali successive integrazioni.
Si rileva, in particolare, che sulla FAQ sul significato di “comprovate esigenze lavorative” è stato confermato, per tutte le zone che “è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni”.
In merito, poi, alla possibilità di utilizzare l’automobile con persone non conviventi, è stato chiarito con riferimento a tutte e tre le aree che è possibile, “purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.
Seguiranno aggiornamenti in vista delle ulteriori valutazioni del Governo
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