[1] Cfr. l’art.1, co.4-sexies e 4-septies, del D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020
D.L. 7 ottobre 2020 n. 125
Art.1 – Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
(omissis)
4-quinquies. All’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
4-septies. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
(omissis)
[2] Cfr. ora il nuovo art.1, co.755, della legge 160/2019, come modificato dall’art.108 del D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020 (cd. “D.L. Agosto”).
[3] Cfr. l’art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016.
[4] Con eventuale conguaglio sull’acconto già versato a giugno.
Cfr. l’art.1, co.751, della legge 160/2020.
Legge 27 dicembre 2019 n. 160
(omissis)
751. Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
(omissis)
[5] Cfr. l’art.1, co.769, della legge 160/2019 e l’originaria formulazione dell’art.13, co.12-ter, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[6] Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012