“Split Payment” – Modifiche alle P.A. coinvolte – D.M. 13 luglio 2017
20 Luglio 2017Assemblea dei soci ANCE Benevento: le foto della riunione
25 Luglio 2017
Il Tar Campania con la sentenza del 17 luglio 2017, n. 1223 ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da un imprenditore in riferimento al mancato rilascio di un permesso di costruire per il ritardo nella conclusione del procedimento da parte della pubblica amministrazione.
La fattispecie riguardava la presentazione di un’istanza di rilascio del permesso di costruire per l’incremento volumetrico e di superficie di un locale commerciale presentata ai sensi dell’allora vigente normativa contenuta nell’articolo 5 del Dpr 447/1998 tramite l’indizione dell’apposita conferenza di servizi.
Il procedimento si concludeva dopo 4 anni (30 ottobre 2012) con l’adozione del verbale con cui la conferenza di servizi dava atto della sopravvenuta improcedibilità dell’istanza a seguito dell’entrata in vigore della disciplina del DPR 160/2010.
Di fronte alla domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti il Tribunale ha accolto il ricorso in quanto sussistono tutti gli elementi necessari per la pretesa risarcitoria infatti:
– non c’erano ulteriori circostanze ostative al rilascio del permesso di costruire e, quindi, se il procedimento si fosse concluso in un termine ragionevole gli aventi diritto avrebbero conseguito il permesso (elemento oggettivo);
– una volta dimostrata l’oggettiva inosservanza dei termini di conclusione del procedimento e la sua possibile positiva conclusione, il Comune non ha giustificato il relativo ritardo con oggettive difficoltà di tipo tecnico o organizzativo e, pertanto, era sussistente l’elemento della colpa (elemento soggettivo).
Si ricorda, infatti, che l’art. 2 bis della legge 241/1990 prevede l’obbligo di risarcimento a carico delle pubbliche amministrazioni per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza “dolosa o colposa” del termine di conclusione del procedimento. La norma contenuta nell’art.2 bis non comporta il diritto al risarcimento del danno per il cd. “mero ritardo”. L’illecito è, infatti, costituito da una condotta omissiva individuata nell’inosservanza dei termini del procedimento “colposa o dolosa” che abbia causato al privato un “danno ingiusto”. E’ quindi necessario dar prova specifica degli elementi costituitivi della fattispecie e dei danni.
In particolare, la sentenza richiama la consolidata giurisprudenza in base alla quale “quando il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63)”.
In merito al danno risarcibile il Tribunale ha riconosciuto solo le conseguenze “direttamente” ricollegabili ad esso ossia:
– il ristoro delle conseguenze economiche della perdita di incremento di valore dell’immobile (che ingloba il suolo cui accede), sulla base della volumetria e della superficie effettivamente realizzabile e sulla base dei prezzi di mercato rilevabili nella zona di riferimento, anche desunti da pubblici atti o registri;
– il rimborso delle spese tecniche connesse alla predisposizione del progetto (di ampliamento) e della pratica amministrativa.
Post Views: 6.965