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29 Agosto 2017
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3/2017 (clicca qui per scaricare), fornisce alcuni chiarimenti in merito ai benefici normativi e contributivi di cui alla Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006 – art. 1, comma n. 1175).
Tale norma, infatti, ha subordinato il riconoscimento di detti benefici oltre che al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, anche al possesso da parte dell’impresa di un Durc regolare.
La circolare in oggetto chiarisce, pertanto, le conseguenze rispetto al godimento dei benefici normativi e contributivi che reca in sé il mancato possesso di un Durc regolare, piuttosto che l’inosservanza di leggi e contratti collettivi.
Con riferimento al Durc, l’Ispettorato chiarisce che l’assenza del documento determina il mancato godimento dei benefici per l’intera compagine aziendale, fintanto che non intervienga la regolarizzazione dell’impresa, salvo quanto previsto per le violazioni di cui all’art. 8 del decreto sul Durc (decreto 30 gennaio 2015).
Tale articolo, infatti, prevede che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono comunque ostative alla regolarità contributiva le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A del decreto stesso, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
In presenza delle suddette accertate violazioni, il godimento dei benefici normativi e contributivi sarà, pertanto, precluso all’intera compagine aziendale per l’intervallo di tempo indicato nell’allegato A stesso e, chiarisce l’INL, durante tale intervallo di tempo non sarà ovviamente possibile far valere il termini dei 15 giorni previsto dalla normativa sul Durc per la regolarizzazione da parte dell’impresa della propria situazione contributiva (cfr. art. 4 del Decreto sul Durc).
Con riguardo, invece, all’inosservanza degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la stessa incide esclusivamente con riferimento al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono e limitatamente alla durata pari al periodo in cui sia protratta la violazione (cfr. anche art. 6 D.L. n. 338/1989, commi 9 e 10).
Una diversa interpretazione, si legge nella circolare, improntata su una revoca totale dei benefici in capo all’impresa nella sua totalità, determinerebbe un meccanismo addirittura più gravoso di quanto previsto per le violazioni di cui all’allegato A del decreto sul Durc che, come precisato, inibiscono alla fruizione della totalità dei benefici in capo all’impresa.
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