Il Formedil ha pubblicato la circolare n. 06/2023, riportata in allegato, con la quale affronta il tema della periodicità dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
L’ente ricorda che il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.
Il Formedil rileva che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.
Si coglie l’occasione per ricordare che la predetta periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data del 3 marzo 2022 e che resta ferma la periodicità stabilita per il dirigente e il preposto dall’accordo Stato Regioni del 2011 (attualmente in vigore nelle more dell’adozione di un nuovo accordo previsto all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).