Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili
20 Marzo 2020Salute e sicurezza dei lavoratori, le linee guida per il settore edile
25 Marzo 2020
A seguito della pubblicazione del DPCM 22 marzo 2020, si segnalano le seguenti novità in termini di sospensione delle attività nel settore edile:
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La disposizione di sospensione dal 23 marzo fino al 3 aprile di tutte le attività produttive, contenuta all’articolo 1 lettera a) del DPCM, non si applica alle attività i cui codici Ateco sono riportati nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (comprese nel codice ATECO 38). Troverete in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non.
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Con l’articolo 1 lettera d) restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.
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Con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.
Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.
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