[1] Cfr. ANCE “DL n. 87/2017 c.d. Decreto Dignità: abolito lo split payment solo per i professionisti” –
[2] Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato l’agevolazione per il 2018. Tale beneficio, in particolare, è legato all’acquisto di beni materiali digitali, individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016 (Bilancio 2017) e prevede, per tali beni, un ammortamento “maggiorato” del 150%,che in sostanza consente, per questi beni, l’applicazione di un coefficiente d’ammortamento pari, complessivamente, al 250%. Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato Bdella legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale”
[3] Cfr. art. 1 commi 35 e 36 dalla legge 205/2017. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017; b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
[4] Intervento del Ministro Luigi Di Maio nella seduta dell’Assemblea della Camera del 2 agosto 2018, relativamente alla discussione dell’emendamento n. 7.300, approvato.
[5] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..
[6] La possibilità di compensare i debiti fiscali con i crediti della P.A. era stata prevista, da ultimo e per il 2017, dall’art.9-quater del DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 e dal DM 9 agosto 2017, per ciò che concerne le modalità operative. Cfr. ANCE “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017”
[7] Cfr. l’art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 – cd. “Decreto Destinazione Italia” e i D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 per ciò che concerne la certificazione dei crediti.
[8] Cfr. ANCE “E-fattura: il DL 79-2018 posticipa l’obbligo solo per le cessioni di carburante”
[9] Sul punto, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la CM 13/E/2018, cfr. ANCE “E-fattura per i subappalti: emanati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”
[10] Tale disposizione, in tema di “cause di non punibilità”, concernenti l’irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”.