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13 Settembre 2018
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva avvieranno l’esame, in seconda lettura, del disegno di legge di conversione del DL 91/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 1117/C – Relatori l’On. Vittoria Baldino e l’On. Giuseppe Buompane del Gruppo M5S).
Al provvedimento, nel corso dell’esame, in prima lettura, al Senato, sono state apportate numerose modifiche tra le quali si segnalano le seguenti:
– viene disposto che per l’anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rileva il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto;
– viene prevista la mancata applicazione delle sanzioni di cui all’art.1, c. 475, della L. 232/2016 per il mancato rispetto, per l’anno 2017, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nei confronti delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna;
– viene riconosciuta la facoltà per le Regioni e le province autonome, per l’anno 2018, di rendere disponibili per gli enti locali del proprio territorio spazi finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto, in via ordinaria, dal Regolamento di cui al DPCM n. 21 del 2017, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale;
– viene differito dal 31 marzo al 30 giugno successivo all’anno di riferimento il termine previsto dall’art. 1, c. 1078, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;
– viene disposto, nelle more dell’interlocuzione con la Commissione europea sul modulo organizzativo per l’affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena, il differimento dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno del termine di cui all’art. 13-bis c. 3 del DL 148/2017 per l’effettuazione dei versamenti previsti in capo al concessionario subentrante dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2018 del termine previsto dal suddetto art. 13-bis c. 4 per la stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture;
– viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di cui all’art. 4 del D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017 per l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio;
– viene prorogato dal 31 agosto al 31 dicembre 2018 il termine di cui all’art. 20-bis, c. 4, del DL 8/2017 convertito dalla L. 45/2017 entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del DL 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;
– viene previsto che i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi di cui all’art. 1-septies del DL 55/2018 come prorogati dal provvedimento in oggetto si applicano anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del provvedimento;
– viene rideterminata per gli anni 2019 e 2020 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse del Fondo di solidarietà comunale, per il contenimento della spesa pubblica, fissata dall’art. 1, c. 436-bis della L. 190/2014 per i comuni danneggiati dagli eventi sismici indicati dalla medesima L. 190/2014 esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
– viene prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 -ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019 con ordinanza del Commissario – il termine ultimo previsto dall’art. 8, c.4, del DL 189/2016 per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016;
– viene disposta la proroga, limitatamente ai rifugi alpini, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine di cui all’art. 38, c.2, del DL 69/2013 per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio, dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
– vengono introdotte modifiche alla disciplina di cui all’art. 8-bis del DL 189/2016 come recentemente modificato dall’art. 07 del DL 55/2018 relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici nel Centro Italia del 2016 con particolare riguardo alla installazione senza alcun titolo abilitativo di opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in questione e dichiarati inagibili.
(Tale modifica è intervenuta al fine di ottemperare alle richieste del Presidente della Repubblica che nel promulgare la legge di conversione del DL 55/2018 aveva espresso specifici rilievi);
– viene prorogata al 1° ottobre 2018 la decorrenza del termine di 90 giorni di cui all’art. 1, c. 246 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) entro cui il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, previo accordo con ABI e associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese per gli anni (prorogati anch’essi) dal 2018 al 2020;
– vengono introdotte modifiche alla disciplina sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, c. 140, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). In particolare, viene disposto che l’efficacia delle convenzioni concluse ai sensi del DPCM 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE nn. 2 del 3 marzo 2017 e 72 del 7 agosto 2017 (per riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie) sia differita all’anno 2020.
Viene, inoltre, disposta l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia di un Fondo con dotazione pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021, per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti;
– viene previsto che, per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui all’art. 1, c. 495, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle allegate 1 e 2. Con la precisazione che gli spazi di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi di cui alla tabella 2 devono essere utilizzati per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine vengono specificati i criteri per considerare come nuovi gli investimenti effettuati dalle Regioni;
– viene disposto che la previsione di cui all’art. 13 del DM 19 maggio 2017 secondo cui i controlli tecnici sui veicoli a motore e dei loro rimorchi finalizzati alla revisione degli stessi, eseguiti presso centri di controllo privati, devono essere effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati da successive disposizioni attuative del Ministero delle Infrastrutture si applica a decorrere dall’entrata in vigore delle suddettedisposizioni attuative.
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