Riconosciuta la piena cumulabilità del Simabonus con la detrazione per la riqualificazione energetica (cd. “Ecobonus”) quando, sul medesimo edificio, sono realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica.
Confermato, altresì, il principio del cd. “assorbimento” secondo cui l’intervento di categoria superiore (ad esempio sismabonus e ristrutturazione edilizia) assorbe quelli di categoria inferiore (manutenzione ordinaria).
Questi alcuni dei contenuti della R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017 (clicca qui per scaricare), con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus” e, in particolare, in merito alla cumulabilità con le altre detrazioni.
L’Amministrazione finanziaria, nella R.M. n.147/E/2017, conferma quanto già anticipato in occasione della risposta ad un interpello da parte della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, prendeva le mosse da una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
Il tema affrontato è quello dell’applicabilità del Sismabonus che, come noto, è disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n.90/2013, il quale prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo[1].
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
· 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
· 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
· 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.
Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”)per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis, lett. i), del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa[2].
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni e affronta i seguenti argomenti:
Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “base” per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro (ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR).
-
Sismabonus e spese di manutenzione
La R.M. 147/E/2017 risponde, altresì, al quesito con cui viene chiesto se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.
L’Amministrazione finanziaria, anche con riferimento alle ipotesi di Sismabonus, conferma tale orientamento, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari e funzionali al completamento dell’opera stessa.
-
Limite di spesa agevolabile
Infine, viene fatta chiarezza sul comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesaagevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del Sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall’art. 16-bis del TUIR il plafond di 96.000 euro è unico.
Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa(che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato).
In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.
Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo.
[1]Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
[2] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.
Post Views: 16.126