Scade il 16 giugno il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU per il 2022, ad eccezione dei fabbricati “beni merce” delle imprese edili non locati, che dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’imposta. Per i medesimi immobili, ai fini dell’esenzione dall’IMU, occorre presentare la relativa dichiarazione.
Per gli altri immobili delle imprese edili (aree e fabbricati strumentali) l’IMU si applica con l’aliquota di base, fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.
Dal periodo d’imposta 2022, viene confermata la piena deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi relativa ai fabbricati strumentali nella misura del 100%.
Per l’esenzione dall’IMU per il 2022 per i fabbricati “beni merce” delle imprese edili, occorre presentare la dichiarazione IMU, «entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta», mediante l’apposito Modello e relative Istruzioni.
In un approfondimento dell’ANCE un breve riepilogo delle informazioni necessarie al pagamento dell’acconto IMU 2022 per le imprese operanti nel settore delle costruzioni (cfr. l’art.1, co.4-5 e 738-783, della legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020 e la C.M. n.1/DF/2020).