[1] Cfr. Art.1, co.931, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
[2] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017.
[3] Cfr. ANCE “Indici sintetici di affidabilità 2019: sul sito dell’AdE le prime bozze dei modelli”– del 19 novembre 2018; “Indici sintetici di affidabilità – Anticipazioni dalla So.Se.”– del 21 giugno 2017 e“Progetto Studi di Settore 2.0: l’indice di affidabilità sostituirà lo strumento d’accertamento” – del 08 settembre 2016.
[4] Ai sensi del co. 11 dell’art. 9 bis del DL 50/2017.
[5] Cfr. ANCE “Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA AG69U – Ok della Commissione Esperti”- del 06 dicembre 2018 e ANCE “Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni (ISA AG69U) – Parere ANCE” del 21 settembre 2018.
[6] Si precisa che, oltre a recepire tali rilievi attraverso un aggiustamento delle funzioni di stima “Valore aggiunto per addetto”, “Ricavi per addetto” e dell’indicatore di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti”, l’Agenzia delle Entrate ha optato per un’evoluzione anticipata al 2019 dell’ISA per le costruzioni, al fine di valutare l’effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.
[7] Cfr. il comma 6, dell’art. 9-bis: inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta; presenza, nel periodo di imposta, di una condizione di non normale svolgimento dell’attività; dichiarazione, nel periodo di imposta, di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
[8]Di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del DPR 917/1986.
[9] Di cui all’art. 54, comma 1, del DPR 917/1986.
[10]Ai sensi di quanto previsto dal co.5, dell’art.9-bis del DL 50/2017.